Descrizione
La legge regionale 2 maggio 2016 n. 9 determina i limiti spaziali di installazione degli apparecchi per il gioco (definiti dall’art. 110 commi 6 e 7 del r. d. 18 giugno 1931 n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "): essa prevede il divieto di installazione in qualunque locale posto ad una distanza inferiore a 300 metri (calcolati secondo il percorso pedonale più breve).
Il divieto è definito in maniera compiuta ed esaustiva; non vi è quindi spazio alcuno (nemmeno implicitamente) di intervento ad opera di provvedimenti comunali, neanche sotto il profilo accertativo. Perciò ogni titolare di un locale è diretto destinatario del divieto: egli stesso deve calcolare le distanze previste dalla legge senza che il Comune debba (ma nemmeno possa) accertare se un locale rientra nel divieto o meno. Si precisa che rimangono in vigore i provvedimenti ed i regolamenti già emanati dal Comune in merito a sale da gioco, posizionamento di apparecchi per il gioco e sale scommesse.
A soli fini indicativi sono elencati i siti sensibili presenti all’interno dell’Unione Terre d’acque divisi per ambito comunale.
Il Segretario generale
Dott. Carlo Carrera
Il divieto è definito in maniera compiuta ed esaustiva; non vi è quindi spazio alcuno (nemmeno implicitamente) di intervento ad opera di provvedimenti comunali, neanche sotto il profilo accertativo. Perciò ogni titolare di un locale è diretto destinatario del divieto: egli stesso deve calcolare le distanze previste dalla legge senza che il Comune debba (ma nemmeno possa) accertare se un locale rientra nel divieto o meno. Si precisa che rimangono in vigore i provvedimenti ed i regolamenti già emanati dal Comune in merito a sale da gioco, posizionamento di apparecchi per il gioco e sale scommesse.
A soli fini indicativi sono elencati i siti sensibili presenti all’interno dell’Unione Terre d’acque divisi per ambito comunale.
Il Segretario generale
Dott. Carlo Carrera
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Ultimo aggiornamento pagina: 29/11/2017 14:34:58