Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 5, c. 1 e 4
Obblighi normativi
Documenti
Istituzione Registro degli Accessi e adozione della relativa modulistica
l registro degli accessi, si inserisce nell’ambito delle misure previste dalla strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che i Comuni aderenti all’Unione hanno inteso definire in maniera unitaria, attraverso la predisposizione di un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in seno al PIAO.
Nelle more dell’adozione di un regolamento sugli accessi, il registro consente di garantire le diverse tipologie di accesso:
a) l’“accesso documentale” (art. 22 L. 241/1990): il diritto di accesso è riconosciuto a colui che ha un interesse diretto concreto e attuale e collegato al documento di cui chiede l’accesso.
b) l’“accesso civico” (o accesso semplice) (art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013): il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque e riguarda gli documenti e informazioni per i quali vi è l’obbligo di pubblicazione;
c) l’“accesso generalizzato”, (art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013): il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque e riguarda documenti e informazioni che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
d) l’”accesso dei consiglieri comunali/unionali” (art.43 TUEL): il diritto è riconosciuto ai consiglieri comunali o unionali e consiste nell’ ottenere dagli uffici dell’Ente, nonché dalle istituzioni, aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
Nelle more dell’adozione di un regolamento sugli accessi, il registro consente di garantire le diverse tipologie di accesso:
a) l’“accesso documentale” (art. 22 L. 241/1990): il diritto di accesso è riconosciuto a colui che ha un interesse diretto concreto e attuale e collegato al documento di cui chiede l’accesso.
b) l’“accesso civico” (o accesso semplice) (art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013): il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque e riguarda gli documenti e informazioni per i quali vi è l’obbligo di pubblicazione;
c) l’“accesso generalizzato”, (art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013): il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque e riguarda documenti e informazioni che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
d) l’”accesso dei consiglieri comunali/unionali” (art.43 TUEL): il diritto è riconosciuto ai consiglieri comunali o unionali e consiste nell’ ottenere dagli uffici dell’Ente, nonché dalle istituzioni, aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
Ultimo aggiornamento pagina: 21/02/2023 10:25:31
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